statuto panda onlus

ASSOCIAZIONE PROGETTO PANDA – ONLUS

Art.1) Denominazione.

Ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n.460/1997 è costituita l’associazione denominata

“PANDA" Associazione Progetto Panda – ONLUS.

Art.2) Sede.

L’Associazione ha sede in Milano – Largo della Crocetta 2- 20122 Milano.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3) Durata.

L’associazione ha durata illimitata.

Art.4) Scopi dell’Associazione e divieto di svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

L’associazione persegue unicamente ed esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori:

a) assistenza sociale e socio sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) formazione.
d) beneficenza;.

In particolare le attività dell’associazione nei settori di cui sopra (infra per brevità anche indicate come le “attività istituzionali"), saranno svolte in favore e nell’interesse di madri con bimbi piccoli e donne in gravidanza, in grave condizione di disagio psicosociale o comunque in situazione di svantaggio in ragione di condizioni  psichiche, fisiche, economiche e/o sociali.
Nell’ambito di dette sue proprie attività istituzionali, l’Associazione si propone il fine di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate alla prevenzione, al supporto sociale e psico-educativo e/o alla riabilitazione sociale e/o lavorativa delle predette persone (madri con bambini piccoli e donne in gravidanza) in situazione di svantaggio e disagio. L’Associazione intende quindi offrire un supporto adeguato a questa categoria di persone, in situazione di svantaggio e disagio, interfacciandosi e collaborando eventualmente con i servizi pubblici e privati che si occupano di tale problematica, colmando i bisogni attualmente non soddisfatti in tali settori. Tra l’altro, l’Associazione intende fornire, a mezzo di professionisti e/o strutture abilitate, (in favore e/o nell’interesse delle persone predette) interventi di tipo specialistico, propri dell’ambito della psicologia clinica, della psichiatria e dell’intervento sociale. La realizzazione di tali interventi potrà essere perseguita dall’Associazione anche mediante la gestione di servizi ambulatoriali, comunità alloggio e mediante la fornitura di servizi specialistici aggiuntivi a quelli di strutture e centri già operanti sul territorio, in merito alle medesime problematiche inerenti le suddette persone in situazione di difficoltà e disagio.

Sempre nell’ambito o in connessione alle attività istituzionali sopra indicate, l’Associazione di occuperà inoltre:

dell’attivazione di persone sensibili rispetto agli scopi dell’Associazione, stimolando  il loro coinvolgimento sia dal punto di vista operativo sia economico;
del coinvolgimento e della cooperazione, con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o associazioni, nel perseguimento degli scopi dell’Associazione anche sotto forma di sostegno finanziario e/o organizzativo;
di garantire la qualità delle attività dell’Associazione, mediante l’eventuale  costituzione di un Comitato Scientifico;
di iniziative volte alla prevenzione delle situazioni di disagio psicosociale o di svantaggio concernenti la condizione di madri con bimbi piccoli e donne in gravidanza;
di altre iniziative connesse agli scopi dell’Associazione deliberate dal Consiglio direttivo;
di attività di comunicazione sugli scopi dei vari progetti promossi dalla Associazione;
di iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione;
dell’organizzazione di convegni, seminari di studio, pubblicazioni e altre iniziative di approfondimento scientifico;
di iniziative volte alla formazione nelle aree di attività concernenti le attività e gli scopi dell’Associazione;
della costituzione di borse di studio o altri strumenti analoghi finalizzati al sostegno della ricerca nel campo delle problematiche psico-sociali coinvolgenti madri con bambini piccoli e donne in gravidanza.

In generale resta comunque fermo ed inteso che l’Associazione non svolgerà ed è fatto espresso divieto all’Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di ONLUS e puché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L’associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

5) Soci dell’Associazione e loro ammissione.

Sono Soci Fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della stessa e coloro (persone fisiche o enti, condividenti gli scopi dell’associazione) che verranno progressivamente ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda. Sono Soci Ordinari le persone fisiche o gli enti che hanno presentato domanda di ammissione e sono stati ammessi come soci dal Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli enti che condividendo le finalità dell’Associazione ne sostengono lo sviluppo con contributi in attività svolta a favore dell’Associazione o in denaro ritenuti da Consiglio di particolare importanza. Sono Soci Onoraricoloro che, nel corso della vita dell’Associazione, vengono con deliberazione del Consiglio Direttivo invitati a partecipare all’Associazione per particolari benemerenze ed accettano l’invito.

6) Pari diritti tra soci.

La disciplina del rapporto associativo è improntata a principi di democrazia ed è uniforme a prescindere dalla categoria di appartenenza. Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell’Associazione e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. In particolare tutti i soci di maggiore età (ed eventuali enti soci) hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dell’organo direttivo. Parimenti nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo, tutti i soci (a prescindere dalla categoria di appartenenza) sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria. In considerazione del contributo in attività offerto all’Associazione dai Soci Sostenitori, il Consiglio Direttivo può esentarli dal versamento della quota associativa annuale.

7) Esclusione della temporaneità della partecipazione.

L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo e le quote sono intrasferibili. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere, mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.  La qualità di socio (oltre che per recesso) si perde inoltre per decesso, per morosità nel versamento della quota annuale o indegnità a causa di attività pregiudizievole all’Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. L’esclusione per morosità viene deliberata dal Consiglio direttivo. L’esclusione per indegnità è invece demandata a delibera dell’assemblea dei Soci. Ai soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non compete alcun diritto di rimborso delle quote, di ingresso ed annuali, versate né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8) Amici della Associazione.

Sono amici dell’Associazione coloro che effettueranno versamenti contributivi e che non chiedano l’ammissione come socio. Il Consiglio potrà riconoscere la qualifica di Amico anche a persone che si siano distinte per meriti nei confronti dell’Associazione.

Art. 9) Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare di proprietà dell’associazione, individuato dall’Assemblea straordinaria con deliberazione del 3 marzo 2008, come da verbale a rogito Notaio Federico Guasti di Milano in pari data n. di Rep. del valore di Euro 52.000 (cinquantaduemila);

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo:

c) da ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Per l’adempimento dei propri scopi l’associazione dispone delle seguenti entrate:

a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 15;

b) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;

c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;

d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 10) Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) la Consulta Etica
e) il Comitato Scientifico;
f) i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11) Assemblea dei soci.

L’assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio per ciascuna categoria. Ogni socio ha diritto di voto e precisamente ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare soltanto da altri soci, inclusi i membri del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe. L’Assemblea può essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio sociale, nonché per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati. Le convocazioni sono fatte mediante avviso di convocazione scritto (indicante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’assemblea), spedito a ciascun socio (a mezzo posta, telefax o e-mail), almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12) Competenze dell’Assemblea.

Sono di competenza dell’assemblea:

a) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;

b) l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;

c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;

d) la nomina su proposta del Consiglio Direttivo dei membri della Consulta Etica;

e) la nomina del Collegio dei Revisori;

f) le altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio, ivi incluse le delibere di esclusione degli associati per indegnità;

g) le eventuali modifiche dello statuto, l’eventuale adozione e le successive modifiche al regolamento e lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 13) Presidenza dell’Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente, segretario dell’Assemblea è il Tesoriere dell’Associazione. L’Assemblea nomina altresì , se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al presidente dell’Assemblea la constatazione di regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all’assemblea.

Art. 14) Verbali dell’assemblea.

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell’adunanza e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 15) Quorum assembleari.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e sono prese a maggioranza di voti. In seconda eventuale convocazione (che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione), le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a  maggioranza. Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto così come quelle inerenti l’adozione o modifica di regolamenti, sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci, tra cui i tre quarti dei Soci Fondatori, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda eventuale convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, tra cui i tre quarti dei Soci Fondatori.

Art. 16) Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, eletti tra i soci di cui almeno la maggioranza eletti tra i Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo ha inoltre il potere di decidere se nominare e di nominare un Comitato Scientifico, con funzioni consultive e di controllo di qualità rispetto alle attività di assistenza sociale e socio sanitaria svolte dall’Associazione.
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, e un Vice Presidente e può conferire deleghe a singoli amministratori. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Consiglio Direttivo propone per l’approvazione all’Assemblea almeno una terna di nominativi dei membri della Consulta Etica.

Art. 17) Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Art. 18) Rappresentanza dell’Associazione.

Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; curano l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; nei casi di urgenza possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente ed il Vicepresidente hanno la facoltà di nominare procuratori nei limiti della delega di funzioni conferitegli dal Consiglio ai sensi del precedente art. 16.

Art. 19) Durata in carica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.  In caso di dimissioni di un proprio membro, il Consiglio, alla prima riunione, può procedere alla sostituzione; il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 20) Tesoriere

Il Tesoriere, nei limiti della delega di funzioni conferitegli dal Consiglio ai sensi del precedente art. 16, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione, riferisce annualmente all’assemblea sulla gestione economica dell’Associazione, e compila la bozza del rendiconto al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo.
Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art 21) Consulta Etica

La Consulta Etica è formata da tre membri nominati dall’Assemblea su una rosa di nomi proposti dal Consiglio Direttivo tramite il suo Presidente. Ove un membro del Collegio rinunci alla nomina si provvede alla sua sostituzione seguendo la medesima procedura della nomina iniziale. L’incarico dei membri della Consulta ha durata triennale ed è rinnovabile. L’incarico dei membri della Consulta è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e con la qualifica di socio.

Funzioni della Consulta Etica

1. Esprime parere rispetto la valutazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione clinica e di ricerca;

2. Funzione formativa, promozione momenti di riflessione, di informazione e di sensibilizzazione etica all’interno del Progetto e tra le sue varie componenti, (incontri, seminari, gruppi di studio;

3. Funzione consultiva
– per tutte le attività svolte all’interno dell’Associazione Progetto Panda e
– per chiunque lo richieda, in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche, assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana.

Le funzioni della Consulta Etica si concretizzano mediante emissione di pareri etici motivati ed eventuali misure nei confronti dei soci. I pareri della Consulta Etica sono di carattere consultivo e non sostituiscono le responsabilità legali e morali di chi ha il compito di prendere le decisioni.
Un socio che violi le norme dello Statuto o i regolamenti dell’Associazione, che commetta scorrettezze deontologiche viene deferito alla Consulta Etica. Le competenze della Consulta Etica sono limitate alle controversie sottoposte ad essa nelle forme regolamentari. Sono escluse dalle competenze della Consulta Etica controversie in materia di quote sociali e di attribuzione di qualifiche sociali. La decisione di adire la Consulta Etica può essere assunta dal Consiglio Direttivo o può essere proposta da un socio o da un organo sociale mediante domanda scritta e motivata al Presidente dell’Associazione. Nel ricevere tale domanda il Presidente, entro il termine di sessanta giorni, esperirà quanto è in suo potere per rimuovere le cause della controversia. Trascorso tale termine il Presidente è obbligato alla trasmissione integrale alla Consulta Etica della domanda, accompagnata da una propria relazione motivata. Qualora le decisioni della Consulta comportino la proposta di radiazione del socio dall’Associazione, la Consulta provvederà a trasmettere il relativo verbale al Presidente . Tutti gli atti del Collegio sono redatti in appositi verbali sottoscritti da tutti i membri e contenenti la motivazione delle decisioni.
La Consulta Etica prende le proprie decisioni secondo le leggi e a maggioranza dei suoi membri. La Consulta Etica propone all’Assemblea un progetto di codice deontologico.

Art. 22) Collegio dei Revisori

L’Assemblea elegge un Collegio dei Revisori di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non soci tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili. I revisori possono essere sostituiti anche da una società di revisione. La carica di Revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Ove non vi abbia già provveduto l’assemblea in sede di nomina, il Collegio dei Revisori (in persona dei tre membri effettivi) elegge al suo interno un presidente.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’assemblea, quantomeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio sociale.

Art. 23) Esercizi sociali e bilancio.

L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 24) Divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale e obbligo di impiego per le attività dell’Associazione.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e dovranno essere utilizzati e impiegati dalla Associazione per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 25) Scioglimento.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in merito ai criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. L’organo liquidatorio nominato, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentiti (secondo legge) i necessari organismi di controllo, sceglierà l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operante in identico o analogo settore rispetto a quello dell’Associazione,  a cui devolvere il residuo patrimonio dell’Associazione.

Art. 26) Controversie.

Ogni controversia, suscettibile di essere definita in via arbitrale in virtù della presente clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ed in via rituale, entro novanta giorni.

Art. 27) Norme di chiusura.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti di legge.

Bilancio

Bilancio 2016